In particolare, la possibilità di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti (e quindi lo status di "esportatore abituale") si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del DPR n. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, sia
superiore al 10%.
Il limite (plafond disponibile) entro cui gli esportatori abituali possono acquistare od importare, nell'anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell'IVA è pari alle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento.
Per poter fruire del beneficio della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi (che comporta un contenimento del credito IVA), gli esportatori abituali devono rilasciare (preferibilmente mediante strumento idoneo ad attribuire una data certa alla consegna),
anteriormente all'effettuazione dell'operazione, ai propri fornitori (o alla Dogana competente in caso di importazioni) una dichiarazione scritta (la cosiddetta "
dichiarazione di intento") redatta in duplice esemplare e numerata progressivamente per ogni anno solare, da redigere su modello conforme al Decreto ministeriale 06-12-1986 (G.U. n. 294 del 19 dicembre 1986 ). Sul nostro sito internet è disponibile un modello di dichiarazione d'intento in PDF editabile (
http://goo.gl/SRW4D).
La dichiarazione d'intento può valere per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno o per operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare.
Le dichiarazioni di intento emesse devono essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all'art. 39, co. 1, DPR 633/1972, oppure, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi.
L'esportatore abituale, in sede di dichiarazione IVA per l'anno in cui si è avvalso della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dovrà compilare il quadro VC indicando i dati previsti dall'art. 10 del DPR 435/2001.