Lunedì 26 gennaio 2015

Non vanno comunicate le dichiarazioni d'intento 2015 ricevute nel periodo transitorio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Non vanno comunicate le dichiarazioni d'intento 2015 ricevute nel periodo transitorio
L'Agenzia Entrate, in risposta ad un quesito formulato nel corso dell'incontro con la stampa specializzata organizzato lo scorso 22 gennaio da Italia Oggi, ha precisato che il regime transitorio previsto fino all'11 febbraio 2015 per l'entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore (destinatario della dichiarazione d'intento) l'obbligo di trasmettere all'Agenzia Entrate la "vecchia" comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Quindi il fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d'intento dovrà soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d'intento ricevute.
Se la dichiarazione d'intento esplicherà i suoi effetti entro l'11 febbraio nessun altro adempimento è richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si esplicheranno anche oltre l'11 febbraio 2015 il fornitore dovrà applicare la nuova disciplina che prevede la verifica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate.

L'esportatore dovrà invece sempre e comunque inviare telematicamente all'Agenzia Entrate le dichiarazioni d'intento emesse, anche in caso di operazione concluse definitivamente entro l'11 febbraio 2015.

Se, per esempio, l'esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni di dicembre 2014, una dichiarazione d'intento riferita all'intero anno 2015 e tra il 1° gennaio 2015 e l'11 febbraio, si effettuano operazioni senza applicazione dell'IVA, l'esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015, e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore però è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.
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    Gli indici di affidabilità fiscale, l'adeguamento per l'anno d'imposta 2023 e le novità in caso di controlli

    Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. 
    In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).

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