Mercoledì 27 marzo 2013

Note in tema di rivalsa dell'Iva accertata

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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Note in tema di rivalsa dell'Iva accertata

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "CresciItalia" o "Decreto sulle liberalizzazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27),

ha eliminato il "divieto" di rivalsa dell'IVA pagata per effetto di avviso di accertamento, sancito dall'art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La modifica normativa è diretta a porre fine alla procedura di infrazione n. 2011/4081, relativa alla rettifica dell'IVA fatturata, con cui la Commissione europea aveva sollevato dubbi sulla compatibilità del precedente comma 7 con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea. Nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 1/2012 viene dato atto, in particolare, della contestazione di legittimità della previsione normativa da parte della Commissione, laddove stabiliva che il contribuente non aveva diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
La novella legislativa, intervenuta con l'art. 93 del c.d. "decreto liberalizzazioni", elimina finalmente uno dei "tabù" della gestione dell'IVA, considerata, a partire dalla sua introduzione nel 1973, alla stregua di una qualsiasi imposta indiretta che, se accertata, doveva rimanere ad esclusivo carico dell'operatore, con una palese violazione del principio di simmetria tra esigibilità e detrazione, sancito dalla norma comunitaria.
Il nuovo comma 7 dell'art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 consente ora al soggetto passivo di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente potrà esercitare il diritto di detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
L'intento perseguito dalla nuova disposizione è quello, dunque, di sanare la preclusione del diritto di rivalsa, tutelare l'inderogabilità del diritto alla detrazione e ripristinare il meccanismo di neutralità dell'IVA, imposti dalla Direttiva comunitaria 112/2006/CE.

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