autore: Avv. Maurizio Villani
In quest'ultimo periodo, si sta sviluppando un'interessante diatriba ermeneutica sull'esatta interpretazione dell'art. 26 DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, soprattutto dopo le recenti pronunce giurisprudenziali, peraltro non isolate.
In particolare, un interessante articolo del Dott. Angelo Buscema sul sito del Commercialista Telematico del 23 dicembre 2009 (www.commercialistatelematico.com) ha sollevato dubbi giuridici in proposito, citando peraltro la sentenza n. 14327 del 19/06/2009 della Corte di Cassazione - Sezione V Tributaria -, che avrebbe stabilito un principio di diritto contrario alle tesi dei giudici di merito.
Pur apprezzando l'articolo del Dott. Buscema, svolto con rigore di metodo e profondità, non concordo assolutamente con le sue conclusioni giuridiche per i motivi che di seguito espongo.
E' bene subito chiarire che la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi sostanziali (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva ecc.) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario, (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. notifiche dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria, con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione (per utili approfondimenti, cfr. M. Bruzzone, Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006).
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