Non sono più assoggettate ad IVAFE le altre "attività finanziarie", come, per esempio, le valute estere e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.
Anche i finanziamenti soci e le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, non dovrebbero più essere assoggettate ad IVAFE (non essendo soggette all'imposta di bollo se situate in Italia e se le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l'intervento di società fiduciarie).
Il prossimo 1 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del secondo acconto IVAFE: nei casi interessati potrebbe essere opportuno un ricalcolo per considerare le novità.
Le LETTERE DEL PROFESSIONISTA alla clientela: la proroga del secondo acconto 2023
l decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, prevede che i soli contribuenti in possesso di partita IVA, che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti) e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Attività Finanziarie Estere: obblighi dichiarativi e controlli in corso
I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate nonché per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).
Abbiamo predisposto una lettera informativa per riepilogare quali sono gli obblighi del contribuente e i controlli in corso da parte dell’amministrazione finanziaria.
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