Lunedì 26 giugno 2023

Nuovo regime sanzionatorio previsto dal Decreto Lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
PDF
Nuovo regime sanzionatorio previsto dal Decreto Lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro

Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.

PREMESSA
Nel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.

REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO
Il D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento con due diversi tipi di sanzioni:

  • in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo superiore a euro 10.000 per anno civile: è previsto (il Decreto Lavoro non ha modificato la sanzione prevista per questa casistica) che il datore di lavoro sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Tuttavia, il datore di lavoro non è punibile e non è assoggettato alla sanzione amministrativa, quando effettua il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
  • in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo non superiore a euro 10.000 per anno civile: era previsto (il Decreto Lavoro è intervenuto a modificare la sanzione prevista per questa casistica) che il datore di lavoro fosse punito con una la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo compreso fra euro 10.000 ed euro 50.000. Restava sempre invariata la non punibilità del datore di lavoro e il suo non assoggettamento alla sanzione amministrativa, nel caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

NUOVE REGOLE DEL REGIME SANZIONATORIO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO, 5 MAGGIO 2023
A seguito dell’intervento del Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, si evidenziano le seguenti novità rispetto alla precedente normativa: da un lato sono confermate, come scritto al punto precedente, le sanzioni già disciplinate nella previgente normativa, in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo superiore a euro 10.000 per anno civile, dall’altro lato sono introdotte nuove regole di seguito indicate:

  • l’art. 33, comma 1, riduce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo non superiore a euro 10.000 per anno civile: è previsto che il datore di lavoro sia punito con una la sanzione amministrativa pecuniaria che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso, riducendo la sanzione prevista dalla precedente normativa (sanzione di importo compreso fra euro 10.000 ed euro 50.000) e collegando la nuova sanzione all’entità dell’importo dei contributi omessi;
  • l’art. 23, comma 2 disciplina inoltre che, in caso la violazione in oggetto non sia stata contestata immediatamente, tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, per le violazioni che si riferiscono ai periodi di omissione con decorrenza 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga alla precedente normativa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello relativo all’annualità oggetto di violazione. Invece, per le violazioni relative alle omissioni precedenti al 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi la previgente normativa che impone un termine perentorio di notifica agli interessati di 90 giorni dall’accertamento, sempre qualora la violazione in oggetto non sia stata contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

(Fonti normative: D.L. 4 maggio 2023, n. 48, c.d. Decreto Lavoro, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: AteneoWeb Cloud
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS