Il Decreto Lavoro, all’articolo 23 modera la sanzione amministrativa, fissata per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, versate dal datore di lavoro come disciplinata dall’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.
PREMESSA
Nel caso il datore di lavoro, al momento del versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, generi una denuncia mensile inviata all’Inps (uniemens) insoluta, la conseguenza è l’esposizione del datore di lavoro stesso al rischio di sanzioni civili ma anche penali. Infatti, nell’aliquota contributiva totale che deve versare il datore di lavoro mensilmente, in seguito alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, è inclusa una percentuale di contributi a carico del lavoratore. Pertanto, se il datore di lavoro non versa l’intero importo dei contributi dovuti, significa che trattiene tale quota a carico dei lavoratori, che invece deve essere sempre obbligatoriamente versata.
REGIME SANZIONATORIO DELLA PREVIGENTE NORMATIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO
Il D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983, prevede due tipologie di ipotesi di omesso versamento con due diversi tipi di sanzioni:
NUOVE REGOLE DEL REGIME SANZIONATORIO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LAVORO, 5 MAGGIO 2023
A seguito dell’intervento del Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, si evidenziano le seguenti novità rispetto alla precedente normativa: da un lato sono confermate, come scritto al punto precedente, le sanzioni già disciplinate nella previgente normativa, in caso di omesso versamento delle ritenute operate ai dipendenti di importo complessivo superiore a euro 10.000 per anno civile, dall’altro lato sono introdotte nuove regole di seguito indicate:
(Fonti normative: D.L. 4 maggio 2023, n. 48, c.d. Decreto Lavoro, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983)
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
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