PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 28 marzo 2012

Pignorabilità degli stipendi per debiti tributari e nuovi limiti

a cura di: La Previdenza.it
PDF
Pignorabilità degli stipendi per debiti tributari e nuovi limiti

(Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16)

L'ordinamento vigente prevede una disciplina specifica in materia di pignorabilità dello stipendio. Non tutti i crediti sono liberamente pignorabili. L'art.545 c.p.c. ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell'espropriazione presso terzi.

Il primo comma dell'art.545 c.p.c. prevede espressamente che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (modifica introdotta in seguito all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado), per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di un'impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice.

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ed è entrato subito in vigore il Decreto legge n. 16 del 02.03.2012, contenente le nuove norme stabilite dal governo in materia di semplificazione tributaria e potenziamento della lotta all'evasione.

Tra le novità più importanti del D.L. n. 16/2012, ci sono quelle relative ai pignoramenti da parte dell' Equitalia. Viene aggiunto il nuovo art. 72-ter al D.P.R. n. 602/1973 (una sorta di testo unico della riscossione), che stabilisce che l'Agente della Riscossione può procedere al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o dovute a causa del licenziamento nella misura di: 1/10 per importi fino a € 2.000; 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000; 1/5 per importi oltre i € 5.000 (immutato).

Il risultato pratico è, al contempo, la riduzione della quota di prelievo dello stipendio o del salario e l'allungamento della dilazione "forzata". . Tuttavia, va evidenziato che quest'allungamento coattivo dei tempi di pagamento del debito determinerà un 'inevitabile aumento degli interessi legali. Inoltre, va prestata attenzione al fatto che il regime "di favore" concesso dal legislatore riguarda soltanto i debiti dei dipendenti con stipendi o salari di importo non superiore a cinquemila euro, per i quali il pignoramento nella misura di un quinto è stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Infatti, per salari o stipendi superiori, il comma 2 del nuovo articolo 72-ter prevede che resti ferma la misura prevista dall'articolo 545, comma 4, c.p.c. Pertanto, nei confronti dei debitori morosi di Equitalia, titolari di stipendi, salari e altre indennità di importo superiore a cinquemila euro, si continuerà a procedere con il pignoramento del credito nella misura di un quintoE' stata riscritta, inoltre, la procedura di espropriazione immobiliare: essa è possibile solo se l'importo del credito supera i € 20.000. La soglia di € 20.000 costituisce anche il limite al di sotto del quale Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Tale disposizione (art. 77, comma 1-bis, DPR 602/73) si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 16 del 2012, ovvero dal 2 marzo 2012. E' previsto comunque l'obbligo di notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 gg., verrà iscritta ipoteca. L'iscrizione di ipoteca sugli immobili può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri qualora non siano pervenute precedenti comunicazioni di atti precedenti.

Avv. Daniela Carbone

Fonte: www.laprevidenza.it
Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS