Lunedì 18 maggio 2015

Previdenza complementare obbligatoria per gli edili e affini

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Previdenza complementare obbligatoria per gli edili e affini

CCNL Edili (industria) e CCNL Edili (artigianato).

Nel rinnovo dei Ccnl edili-industria e Ccnl edili-artigiano avvenuto nel 2014 (art. 97 del Ccnl edili-industria, art. 92 del Ccnl edili-artigiano e art. 39 Ccnl edili-cooperative) si è stabilita l'adesione automatica ai fondi pensione Prevedi e Cooperalvoro, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di tutti i lavoratori con un versamento a previdenza complementare di 8 euro mensili (sulla retribuzione di base, riparametrati per i livelli retributivi superiori).
Viene inoltre stabilito che il contributo contrattuale compete a prescindere dalla precedente adesione a previdenza complementare da parte del lavoratore. In ogni modo il neoiscritto non è, comunque, obbligato a finanziare la propria posizione individuale con il versamento del proprio trattamento di fine rapporto maturando e di un contributo a proprio carico.

Il 20 febbraio 2015 è stato sottoscritto poi il protocollo operativo sul contributo contrattuale.

L'art. 90 del nuovo contratto degli edili della Piccola e Media Impresa (siglato il 12 novembre 2014) ha individuato invece in Fondapi l'organismo previdenziale di riferimento.
Le forme pensionistiche integrative destinatarie hanno dovuto procedere alle opportune modifiche statutarie che sono state sottoposte ad approvazione alla Covip.

Gli accordi collettivi rammentano poi che su questo importo, trattandosi di contribuzione datoriale, è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà (10 per cento). Dal punto di vista operativo, occorre distinguere la casistica dei lavoratori che siano già aderenti ai fondi pensione citati al 31 dicembre 2014, da quelli che non avessero invece formalizzato la propria iscrizione o con sottoscrizione esplicita o con il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto. Nel primo caso, il contributo contrattuale previsto si cumula, per tutto il periodo di applicazione dei CCNL, alle fonti contributive ordinarie (contributo dell'azienda, contributo del lavoratore, tfr maturando). La eventuale sospensione della propria contribuzione da parte del lavoratore non inficia poi il versamento datoriale che è anche dovuto nei casi di esercizio del diritto alla portabilità della posizione individuale da parte dell'aderente.

Nel caso invece di lavoratori non già aderenti il versamento del contributo contrattuale dovuto ai sensi dei CCNL determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico e quindi quella a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando.

Analogamente a quanto già previsto per gli aderenti contrattuali il contributo contrattuale è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL (riscatto totale della posizione individuale ex art. 14, comma 5, d.lgs. 252/2005 per perdita dei requisiti di partecipazione e poi torni ad essere soggetto a tali contratti.
Va sottolineato come l'adesione contrattuale non è revocabile né da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro e si configura giuridicamente, così come sottolineato dalla interpretazione del Mefop, come una «adesione collettiva volontaria» in ragione della forza espansiva della rappresentanza sindacale che ne ha siglato gli accordi, le cui disposizioni sono inderogabilmente e direttamente applicabili ai singoli rapporti di lavoro che a quella collettività rimandano.
AUTORE:

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

Consulente del lavoro
Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Nata nel 1971 ho conseguito la laurea in Economia Politica all’Università commerciale Luigi Bocconi nel 1995. Dopo aver frequentato un Master in Gestione e Organizzazione del personale, ho lavorato...
nell’Ufficio del Personale presso la sede milanese di una delle più importanti multinazionali leader nel settore dell'elettronica e della tecnologia digitale a livello mondiale., con la funzione di Responsabile della selezione e della formazione delle Risorse Umane. Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e la relativa iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di Piacenza nel 2003 (n. 195 del 25/09/2003). Sono titolare di uno Studio si consulenza del lavoro che si occupa di Amministrazione, Selezione Formazione e sviluppo delle Risorse Umane. Opero concretamente nell’ambito dell’intermediazione del personale, poiché sono delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl).
Grazie a tale delega, ho fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, C.L.Ass., Consulenti del Lavoro Associati per l’intermediazione, un’associazione di Consulenti del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.
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