E' arrivato nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, dopo un confronto tra Governo e rappresentanti delle Regioni, il nuovo D.P.C.M. contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:
Viene confermato l'obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all'aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con l'ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi ambiti di competenza. Per quanto riguarda le attività professionali si continua a raccomandare l'utilizzo della modalità di lavoro agile (smart working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
Tutto pronto per la comunicazione integrativa legata al credito d’imposta Zes unica nel Mezzogiorno. L’istanza va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre.
Una piccola guida commentata al modello di comunicazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.
L’aggiornamento, con provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi.
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
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