Condivido pienamente quanto di seguito ha scritto la dott.ssa Valentina Serra che sta svolgendo il tirocinio presso il mio studio e che di seguito riporto.
L'art. 2, comma 6-quinquies, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto la concessione di un credito d'imposta ai soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese relative all'acquisto o all'adattamento degli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo, sostenute negli anni 2019 e 2020.
Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019 il credito, riconosciuto nella misura pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), può essere "...utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo."
Come noto, i contribuenti rientranti nel regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non effettuano liquidazioni periodiche dell'IVA; le domande che sorgono spontanee con riferimento all'appartenenza a tale regime sono principalmente due:
Sembra un caso limite ma un nostro cliente forfetario, dovendo a forza sostituire il volgare "registratore di cassa" ha acquistato il "nuovo marchingegno" proprio il 20.03.2019.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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