Martedì 26 marzo 2013

Revisione legale, ecco i dettagli sulla revoca per giusta causa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Revisione legale, ecco i dettagli sulla  revoca per giusta causa

Il Decreto del Ministero dell'Economia in Gazzetta Ufficiale. L'elenco dei motivi validi per la revoca.

Il decreto 261/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso, disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa dall'incarico di revisore legale. L'obiettivo fondamentale è quello di preservare il requisito d'indipendenza in capo al professionista ed evitare palesi connubi tra il consulente e la società cliente.
Prima di partire con l'elenco puntuale delle cause delineate dalla normativa, è necessario fare una premessa fondamentale. Come sancito dall'art.3 della presente legge, "l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o procedure di revisione non costituiscono giusta causa".

L'art. 4 si dedica poi alla definizione dei motivi considerati validi per l'allontanamento. Ecco la lista completa delle 'giuste cause':

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato;
c) cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza degli obblighi di legge.

La legge inoltre, ai comma 2-3 del medesimo articolo, aggiunge altri dettagli alla fattispecie. Oltre alle cause appena descritte, costituiscono motivi validi ai fini della revoca tutti i fatti di particolare rilevanza che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività. In questo caso sarà necessario fornire adeguate documentazione probativa di sostegno per giustificare l'eventuale allontanamento. Importante poi l'ultima postilla: tutte le clausole contrattuali che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulle.
Maglie strette dunque per preservare l'indipendenza e la qualità della revisione legale. L'attività costituisce un baluardo imprescindibile nella valutazione dell'operato societario e l'intervento legislativo mira ad eliminare qualsiasi causa ostativa che possa inficiare la buona riuscita della vigilanza.

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