A livello sostanziale non cambia molto, almeno dal punto di vista del consumatore.
Per quanto riguarda i doveri, rimane l'obbligo di destinare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici piccoli e grandi, telefonini, televisori, computer, giocattoli elettrici, lampade, etc.) alla raccolta differenziata gestita localmente dal Comune, tramite consegna diretta ai punti di raccolta o alle isole ecologiche, oppure organizzandosi per il ritiro a domicilio da parte della società locale che si occupa della gestione dei rifiuti.
Non rispettare questo obbligo, oltre a costituire un comportamento che non esitiamo a definire incivile, può comportare il dover pagare sanzioni, da quella prevista dal codice ambientale per l'abbandono dei rifiuti (da 300 a 3.000 euro, comminata dalla provincia, vedi art.255 D.lgs.152/2006) a quelle eventualmente previste dal Comune nei propri regolamenti.
Tra i diritti, invece, quello di affidare il rifiuto di un apparecchio elettrico od elettronico direttamente al venditore all'atto dell'acquisto di un prodotto analogo nuovo. Già dal Giugno 2010, infatti, i venditori di queste apparecchiature sono obbligati al ritiro gratuito del rifiuto ogni qual volta vendono un prodotto nuovo dello stesso tipo, in rapporto "uno contro uno" (per esempio: rifiuto di telefonino contro telefonino nuovo).
Del vero e proprio smaltimento di questi rifiuti si occupano poi i produttori, sui quali le normative fanno gravare diversi adempimenti, dalla raccolta presso i centri organizzati localmente all'organizzazione del riciclo anche tramite terzi.
E' proprio sui diritti del consumatore che si inserisce un'interessante novità introdotta dal D.lgs.49/2014, per l'attuazione della quale però si deve attendere un decreto del Ministro dell'ambiente.
In futuro i consumatori potranno lasciare ai venditori di grosse dimensioni (superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm) ANCHE senza acquisto del nuovo. Questo nuovo servizio, denominato "uno contro zero", sara' disponibile anche nei piccoli negozi ma solo se questi vorranno aderirvi, visto che per esercizi con superficie di vendita inferiore a 400 mq NON c'e' alcun obbligo.
di Rita Sabelli
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2022
Scade il 16 giugno 2022 il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2022. La Legge di Bilancio 2020 aveva abolito l’imposta unica comunale (c.d. IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili. Anche per l’anno 2022 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
La copertura finanziaria del debito fuori bilancio fino a tre esercizi finanziari in deroga al criterio di imputazione contabile della spesa (D. Lgs 118/2011 - punto 9.1 principio contabile applicato 4/2) può giustificarsi solo per esigenze di sostenibilità finanziaria. Per converso, se l’Ente dispone delle risorse, non sussistono esigenze di sostenibilità finanziaria a supporto della rateizzazione, e l’Ente deve assicurare la copertura finanziaria del debito in un unico esercizio.
Ricorso avverso intimazione di pagamento TA.RI. (Tassa Rifiuti)
L'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti è illegittima se l'avviso di pagamento depositato durante il processo tributario non indica il numero della raccomandata con la quale l'ente locale afferma di averlo notificato. E' questa la soluzione offerta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8474, depositata in cancelleria il 6 aprile scorso, secondo cui va sempre adeguatamente provata nel processo tributario la regolare notifica dell'atto prodromico al provvedimento esecutivo.
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