Lunedì 30 ottobre 2006

RITENUTA DI ACCONTO NON CERTIFICATA: IL PROFESSIONISTA VERSA L'IMPOSTA

a cura di: Studio Valter Franco
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RITENUTA DI ACCONTO  NON CERTIFICATA: IL PROFESSIONISTA VERSA L'IMPOSTA

Sul versamento della ritenuta di acconto, a nostro modesto giudizio, era correttamente intervenuta la decisione della C.T. Centrale del 3.4.1995 n. 1303 sez. 18 che in materia di recupero di ritenute di acconto non certificate, richiamava la decisione della Comm.Trib.Centrale 9.3.1988 n. 02360, sez. X che testualmente recita "qualora il contribuente, per il fatto omissivo dei sostituti di imposta, non è stato posto in grado di produrre anche nel corso del giudizio la documentazione per provare di aver subito le ritenute di acconto, limitandosi alla produzione dell'estratto del libro entrate dal quale risultano subite, le somme dovute non possono essere richieste anche allo stesso contribuente sostituito, stante il divieto di doppia imposizione posto dagli art. 7 e 67 del D.P.R. 600/1973".

Da notare che la C.T.C., nella decisione 1303 sez. 18 del 3.4.1995 altrettanto recita circa il sostituto "quest'ultimo, unico responsabile, in definitiva, della mancata certificazione, e verosimilmente del mancato pagamento del tributo, andava severamente perseguito, denunciato per peculato, ed escusso dall'Amministrazione finanziaria - addirittura iniquo appare il modo di ragionare di quest'ultima che pretende di disinteressarsi completamente della questione e di addebitare al pur incolpevole sostituito d'imposta ogni e qualsiasi titolarità, e conseguenza pregiudizievole, ivi perfino comprese le soprattasse....al riguardo devono valere ugualmente...le insopprimibili esigenze di una vera sostanziale giustizia".

Tale decisione ci portava ad affermare che "Una volta ogni tanto, anche in campo fiscale, sembra esistere la giustizia e di non dover correre a destra e manca per avere ciò a cui si ha diritto".


Sull'argomento è ora intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, sentenza 16.06.2006 n. 14033, affermando il contrario.
In pratica:

  • L' ingegner X si vedeva notificare una cartella esattoriale di oltre 60 milioni di vecchie lire per omesso versamento di imposte sul reddito
  • tale omesso versamento in quanto tale somma non formava oggetto di certificazione di ritenute di acconto da parte del Comune che aveva erogato i compensi e che, peraltro, aveva trattenuto le somme relative alla ritenuta e ne aveva omesso il versamento
  • La Corte di Cassazione ha quindi reputato che il professionista è responsabile in solido al pagamento dell'imposta
  • In sostanza il professionista non detrae la ritenuta non certificata (e nel caso non versata) e potrà agire in via di regresso verso il sostituto (nel caso il Comune) che ha trattenuto la ritenuta e ne ha omesso il versamento.

Come dire all'ingegnere: ti hanno trattenuto più di 60 milioni delle vecchie lire a titolo di ritenuta di acconto, non detrarle e paga nuovamente i 60 milioni di vecchie lire liquidando l'imposta nel modello Unico (così, in totale, Ti hanno già trattenuto il 40%, cioè circa 120 milioni di vecchie lire su 238 milioni di compensi !) dopodiché chiedi al sostituto la restituzione dei 60 milioni non versati.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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