Venerdì 3 gennaio 2014

Ritorna la rivalutazione beni d'impresa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Ritorna la rivalutazione beni d'impresa

La Legge di stabilità 2014 ripropone, senza particolari novità rispetto alla precedente versione, la rivalutazione dei beni d'impresa.

Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione è onerosa: l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni sarà fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, anche solo parzialmente, versando un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.

Le imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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