Il pagamento è da effettuarsi a cura del debitore entro il 28 Febbraio 2014, in un'unica soluzione (non a rate). Successivamente, entro Giugno 2014, l'agente della riscossione dovrà inviare al debitore, per posta ordinaria, la conferma scritta dell'avvenuta estinzione del debito (e quindi della cartella).
A parte la dubbia convenienza di questa iniziativa, c'è da rilevare la difficoltà ad inquadrare i casi coinvolti e a calcolare il dovuto. Vediamo di chiarire ambedue i punti, per quanto possibile.
Casi coinvolti
Per prima cosa, deve trattarsi di cartelle esattoriali i cui ruoli sono stati affidati alla riscossione entro il 31/10/2013, o avvisi di accertamento esecutivi affidati alle agenzie fiscali entro la stessa data.
Sottolineiamo che questo dato, relativo ad una fase "interna" di passaggio tra ente debitore e agente della riscossione, non è presente sull'atto e non è facilmente conoscibile dal debitore, se non rivolgendosi direttamente all'agente che ha emesso la cartella o l'avviso. E' pertanto consigliabile recarsi personalmente allo sportello dell'ente emittente (Equitalia, altro agente della riscossione, agenzia fiscale) per verificare il proprio caso, oltre che per procedere all'eventuale pagamento (vedi più avanti).
Deve poi trattarsi di cartelle o avvisi esecutivi emessi per debiti verso lo Stato, le Regioni, le Province od i Comuni. In parole povere, esse possono riguardare imposte, tasse, tributi (nazionali o locali) e sanzioni amministrative (multe). Sono invece esclusi, come ha tra l'altro chiarito Equitalia (1), cartelle o avvisi relativi a contributi INPS od INAIL perchè emessi da uffici non considerati "statali" in senso stretto.
Da precisare che per le cartelle e gli avvisi coinvolti viene fin da subito sospesa l'attività di riscossione coattiva (iscrizione di fermo amministrativo, ipoteca, etc.) fino a metà Marzo 2014.
Calcolo e pagamento del dovuto
Considerata la difficoltà ad individuare le cartelle e gli avvisi coinvolti, nonchè ad effettuare il calcolo del dovuto, è bene procedere coinvolgendo l'ente che ha emesso l'atto, recandosi di persona allo sportello competente. In particolare ciò vale per il pagamento, da effettuarsi, secondo quanto previsto da Equitalia per le sue cartelle (1), in autoliquidazione utilizzando i bollettini postali F35 con la causale "definizione ruoli, Ls 2014". In termini generali è bene utilizzare le modalità di pagamento che l'agente della riscossione, o agente fiscale, ha predisposto in merito.
Si ricorda che per perfezionare la "sanatoria" di deve pagare il debito originario ed i compensi all'agente della riscossione, senza aggiunta degli interessi, nè di mora nè di ritardata iscrizione a ruolo. Per le cartelle relative alle multe, precisa Equitalia, si risparmiano però solo gli interessi di mora, perchè l'altra esclusione riguarda solo le imposte.
Si può procedere alla "sanatoria" anche per cartelle o avvisi per i quali sia già stata attivata una rateizzazione: in questo caso il calcolo è più complesso -deve essere fatta un'attualizzazione del debito residuo- e non si può davvero prescindere dall'aiuto dell'agente della riscossione, anche perchè va revocata la rateizzazione.
Chi risulta debitore di cartelle di importo superiore a 10.000 verrà contattato direttamente dall'agente della riscossione per procedere al corretto calcolo e pagamento.
(1) Circolare Equitalia n.37 del 20/1/2014
di Rita Sabelli
Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) qualora l’Agente di riscossione non dimostri, attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Rateizzazione delle cartelle di pagamento - vademecum
Guida dell'Agenzia delle Entrate in tema rateizzazione delle cartelle di pagamento, aggiornata a settembre 2024.
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