La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17230 del 12 luglio 2013, delinea la materia accertativa per i soci presunti di società di fatto.
L'eventuale annullamento di un accertamento fondato sull'esistenza di una società di fatto non determina l'automatica eliminazione dell'accertamento fiscale in capo ai soci presunti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17230 del 12 luglio scorso. Il giudice, pur dovendo prendere atto dell'eventuale assenza di società di fatto, dovrà comunque accertare se le operazioni economiche ascritte inizialmente alla società ritenuta inesistente siano state compiute dai soci singolarmente o solo da alcuni di essi.
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva individuato una presunta società di fatto emettendo un avviso d'accertamento per mancato versamento IVA relativo all'anno di imposta 1996, ravvisando inoltre la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività e l'omessa istituzione delle scritture contabili. Il contribuente aveva contestato l'operato dell'Amministrazione per mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo. La CTP di Caserta aveva accolto le considerazioni del ricorrente, ma la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva ribaltato il giudizio propendendo per i motivi avanzati dall'Agenzia delle Entrate in sede d'appello.
Secondo quanto disposto dall' art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nel caso in cui venga delineata una società di fatto, l'imposta di carattere societario grava sul soggetto identificato mentre l'IRPEF è conseguentemente attributo al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La Cassazione ha però precisato che l'eventuale mancanza della società di fatto (avente una personalità distinta da quella dei pretesi soci) impone "di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell'Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio, l'avvenuto svolgimento di quell'attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte"
I soci presunti saranno gravati dunque dell'intero carico impositivo, sia per la parte riguardante la quota di partecipazione all'attività svolta sia in riferimento all'eventuale imposta inizialmente di carattere societario - ormai decaduta - individuata in capo alla società di fatto.