L'esclusione dal computo delle spese di formazione delle risorse erogate da altro ente o amministrazione poggia sulla considerazione che l'imposizione del tetto di spesa, così come quello per studi e consulenze " non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente." (cfr Sezioni Riunite, deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 e Sezione Lombardia, deliberazione n. 467/2011).
Al taglio soggiacciono, peraltro, solo le spese relative ad interventi formativi decisi e autorizzati discrezionalmente dall'ente, mentre non rientrano tra i costi soggetti al vincolo quelli concernenti le attività di formazione obbligatoria, previste da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio gli oneri relativi ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
(Corte dei Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011)
Dario immordino
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