Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il
decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015. In attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, è disponibile il testo
del decreto e della
relazione.
In base al meccanismo dello split payment le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il decreto precisa tra l'altro che. Il provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell'imposta.
Il decreto precisa che i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni interessate dallo split payment:
- devono emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
non sono tenuti a versare l'Iva;
- registrano le fatture emesse senza computare l'imposta nella liquidazione periodica.
Il decreto precisa altresì che:
- la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data
- nei casi in cui si renda applicabile lo split payment, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, ma le Pubbliche Amministrazioni possono optare per l'esigibilità anticipata al momento in cui ricevono la fattura; è esclusa l'applicabilità dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 633/72
- le PA devono versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il tributo diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con l'F24 Enti pubblici (per i titolari di conti presso la Banca d'Italia), tramite versamento unificato (per le PA autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate oppure presso Poste italiane) o, infine, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato.