le nuove norme introducono come criterio di collegamento quello della residenza abituale del defunto.
Nel caso di successioni UE, si tratterà, dunque, di individuare dove il defunto aveva stabilito il proprio "centro di interessi" (nel nostro codice civile si parlerebbe di "domicilio") sulla base di circostanze oggettive (ad es., la stabile permanenza in un determinato luogo) e soggettive (ad es., il fatto che il defunto avesse manifestato in vita l'intenzione di stabilire la propria residenza in quel determinato luogo al di fuori del proprio Stato).
E se il defunto non avesse alcuna residenza abituale? In questo caso il Regolamento prevede il ricorso a due criteri suppletivi, ossia alla legge dello Stato d'origine del de cuius o, in subordine, alla legge dello Stato nel quale si trovano i suoi beni "principali".
In ogni caso, indipendentemente dal criterio della residenza abituale, il Regolamento consente al de cuius di scegliere come legge che regolerà la propria successione quella dello Stato in cui egli abbia la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Tassazione dell'eredità. Cosa cambia?
Le modifiche previste dal Regolamento UE 650/2012 se, da un lato, introducono importanti novità circa la legge applicabile alla successione, dall'altro, lasciano immutate le disposizioni fiscali (il Regolamento, infatti, "non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa"). Restano, dunque, in vigore le precedenti disposizioni. Pertanto, nel caso in cui il defunto, anche se cittadino di altro Stato, abbia la propria residenza anagrafica in Italia, l'eredità sarà tassata sulla base delle leggi italiane. Diversamente, se il defunto risiedeva anagraficamente all'estero, si applicherà la legge italiana solo per la tassazione dei beni del defunto esistenti in Italia (ad es., un immobile in territorio italiano).
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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