I redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In particolare, le somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), prevedono un distinto trattamento a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro:
In particolare, per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l'Agenzia ha precisato che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Con istanza di interpello, una società che svolge attività assicurativa, e i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune ove ha sede la società, ha recentemente chiesto all'Agenzia Entrate se il seguente comportamento potesse essere considerato corretto:
I dipendenti della suddetta società ritengono però che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente poiché puramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all'interpello affermando che il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell'ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale
Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.
Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.
Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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