Martedì 1 dicembre 2015

Trattamento fiscale del rimborso chilometrico

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Trattamento fiscale del rimborso chilometrico
Risoluzione Agenzia delle Entrate 92/E del 30 ottobre 2015.

I redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In particolare, le somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), prevedono un distinto trattamento a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro:

  • le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito",
  • per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

In particolare, per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l'Agenzia ha precisato che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Con istanza di interpello, una società che svolge attività assicurativa, e i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune ove ha sede la società, ha recentemente chiesto all'Agenzia Entrate se il seguente comportamento potesse essere considerato corretto:

  • se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è minore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" il rimborso chilometrico è interamente riconosciuto in regime di esenzione contributiva ed ai fini IRPEF;
  • se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è maggiore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" la differenza del rimborso sul percorso "abitazione - sede di lavoro", seppur corrisposta dalla società al dipendente, è sottoposta a tassazione contributiva e fiscale.

I dipendenti della suddetta società ritengono però che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente poiché puramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all'interpello affermando che il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell'ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

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