Così si è espressa C.T.R. Sardegna, nella sentenza n. 337/4/208, depositata il 17.04.18.
Iter processuale
Nel mese di gennaio 2008, il Concessionario della riscossione notificava una iscrizione ipotecaria ad un contribuente per omesso pagamento di ruoli tributari. Il contribuente presentava ricorso, alla commissione tributaria provinciale di Cagliari, avverso l'atto cautelare contestando violazione e falsa applicazione dell'art. 26, D.P.R n. 600/73, vale a dire omessa prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione. In sede di udienza il Concessionario resistente depositava le copie delle relate di notifica. La C.T.P. di Cagliari respingeva le doglianze di parte che proponeva appello ai Giudici di seconda istanza.
La decisione
Secondo l'interpretazione dei giudici regionali, l'iscrizione ipotecaria doveva essere dichiarata nulla. Ciò in quanto, il concessionario della riscossione non aveva assolto adeguatamente al proprio onere probatorio. Difatti, dall'esame delle relate di notifica emergeva che:
I Giudici di seconde cure hanno quindi ribadito un principio assodato in giurisprudenza secondo cui è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e dei beni oggetto di comunicazione di iscrizione ipotecaria, nonché la regolarità del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/73. Precisa la sentenza che "...la prova dell'avvenuta notificazione si realizza infatti mediante produzione della relata di notifica che deve contenere tutti gli elementi probanti ivi previsti...".
Suggerimenti per i contribuenti
L'arresto giurisprudenziale offerto da C.T.R. Sardegna n. 337/18, offre lo spunto a coloro che ricevono iscrizioni ipotecarie di verificare la rituale notifica delle cartelle presupposte, chiedendo in sede contenziosa all'Agente della Riscossione di provare sia l'esistenza delle iscrizioni a ruolo, sia l'avvenuta notifica.
In allegato al presente articolo è stata predisposta una bozza di ricorso che eccepisce, tra l'altro, anche altri vizi formali dell'atto amministrativo che potrebbero indurre i collegi giudicanti a dichiarare, in diritto, l'illegittimità della misura cautelare sull'immobile. A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito. All'interno dell'elaborato sono state aggiunti - a fini meramente indicativi - specifici "stralci" dell'atto impugnato (ovvero modulistica dell'Agente della riscossione).
Nella fattispecie in esame un contribuente riceve comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà. La misura cautelare è notificata dall'Agente della riscossione competente stante le iscrizioni a ruolo – non impugnate e non oggetto di provvedimento di rateazione – gravanti sulla società. Il modello di ricorso eccepisce, essenzialmente, vizi formali dell'atto amministrativo che dovrebbero indurre i Giudici tributari a dichiarare in diritto l'illegittimità dell'atto impugnato perché emesso dall'Agente della Riscossione in spregio alle formalità procedurali imposte dalla normativa vigente. A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito. L'elaborato, preso da un caso concreto, offre uno schema ed una traccia del lavoro. Il redattore deve sempre ed in ogni modo analizzare attentamente il proprio caso specifico pur trovandosi, per paragrafi, integralmente o parzialmente in una situazione similare.
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