Esso infatti prevede, all'art. 13 co. 2 lett. d), che la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal valore normale dei beni che formano oggetto di ciascuna di esse.
Dal punto di vista contabile, ciò comporta:
Per quanto riguarda i riflessi fiscali che si determinano in capo all'impresa sponsor, essi attengono all'ambito delle imposte sul reddito e dell'iva. Dal punto di vista dell'impresa sponsor, i costi da sponsorizzazione possono essere configurati in due modi, in base alla loro natura prevalente:
La prima delle due ipotesi di configurazione è però quella prevalente, in quanto, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazione di servizi, la natura della spesa non presenta quella componente di liberalità che è tipica delle spese di rappresentanza.
La totale deducibilità di tale spesa pubblicitaria può essere operata, a scelta del contribuente:
Inoltre, qualora il contratto di sponsorizzazione interessi due o più periodi d'imposta, l'impresa deve innanziatutto ripartire le spese lungo l'intera durata del contratto, mediante la tecnica dei risconti.
Sotto il profilo dell'iva, l'impresa sponsor non registra riflessi di tipo particolare. L'impresa riceve infatti dall'associazione sportiva dilettantistica una fattura di acquisto, in cui l'aliquota iva è al 20%.
Per ciò che invece riguarda l'ente che riceve il corrispettivo della sponsorizzazione è necessario identificare con precisione la natura dei proventi da sponsorizzazione, soprattutto ai fini Iva. Infatti, se la società o associazione sportiva si avvale del particolare regime previsto dalla L.398/91 che, ai fini Iva, rinvia alle disposizioni recate dall'art.74 co.6 del DPR 633/72, bisogna fare una ditinzione tra servizi pubblicitari e servizi di sponsorizzazione:
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