Venerdì 2 marzo 2012

LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
PDF
LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

La registrazione del verbale di conciliazione e dell'accordo tra le parti.

La mediazione nelle controversie civile e commerciali ha suscitato vasta e vivace attenzione.
Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e sulla scia della Direttiva europea 2008/52/CE del 21 maggio 2008, ha dato corpo a grandi aspettative, ma l'intervento normativo è risultato incerto, contraddittorio, scarsamente supportato sul piano delle agevolazioni fiscali e foriero di molteplici problematiche interpretative e applicative.
Come si desume agevolmente dalla lettura dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, nella mediazione per le controversie civili e commerciali il verbale di conciliazione e l'accordo fra le parti ad esso allegato (ovvero in esso riportato) possono avere natura, contenuto ed effetti estremamente variabili, spaziando dal negozio di accertamento, alla rinuncia, alla transazione vera e propria.
In questa sede si intende fare chiarezza sul corretto regime fiscale del verbale di conciliazione e dell'accordo sul fronte dell'imposta di registro, che assume prioritario interesse per il mediatore e per l'organismo di mediazione.
Invero l'applicazione dell'imposta di registro pone questioni alquanto controverse, sulle quali i primi commentatori hanno assunto posizioni variegate, mentre l'Agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata.
Si tratta di identificare la natura giuridica degli atti, il loro corretto inquadramento nel sistema dell'imposta di registro e soprattutto le modalità di adempimento e i soggetti obbligati a richiedere la registrazione (il mediatore o le parti).
La norma di riferimento è l'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che pur trattando della transazione, consente un inquadramento generale del regime tributario del verbale di conciliazione e dell'accordo fra le parti.
Secondo il citato art. 29 per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.
Con apprezzabile sforzo sistematico la norma - a differenza di quanto accadeva nel pregresso D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - attribuisce alla transazione un inquadramento organico e specifico. Sono stati superati i risalenti problemi interpretativi e applicativi derivanti dall'innaturale tassazione delle transazioni in base ai criteri previsti per le risoluzioni. Invero l'art. 27 del D.P.R. n. 634/1972 distingueva tra risoluzioni gratuite, soggette ad tassa fissa, e risoluzioni onerose, soggette ad imposta proporzionale, e aveva spinto la dottrina e la giurisprudenza ad enucleare ai fini fiscali la tipologia delle transazioni gratuite, completamente dichiarative, e delle transazioni onerose, c.d. novative, caratterizzate dall'alterazione dell'assetto giuridico preesistente; ma si trattava di elaborazioni alquanto forzate giacché il nucleo concettuale della transazione è da sempre centrato sulla logica delle reciproche concessioni e rende arduo il recepimento del parallelismo tra negozi gratuiti e onerosi.

Per visualizzare l'itero articolo clicca qui.

Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.

Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS