Il Consiglio, visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa, ha ritenuto
integrati sia l'elemento dell'antigiuridicità del ritardo amministrativo, posta in essere non iure e contra ius, che ha leso l'interesse pretensivo dell'odierna appellante ad ottenere il provvedimento favorevole nel rispetto dei termini di legge, sia l'elemento soggettivo della colpevolezza, evidenziando il manifesto carattere dilatorio delle condotte tenute dalle amministrazioni (regione e comune),ed il comportamento d'inerzia giuridicamente rilevante.
Il principio richiamato dal Consiglio: "il solo ritardo nell'emanazione di un atto è elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario" (vedi Cons. St., sez. IV, sent. 7 marzo 2013 n. 1406; sent. IV, 23 marzo 2010 n. 1699).
Così il Consiglio: la parte interessata ha fornito la prova della sussistenza di danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), " collegati da un nesso di derivazione causale immediato e diretto alla ritardata emanazione del provvedimento autorizzatorio (v. la copiosa documentazione, contabile e fiscale, prodotta dalla citata appellante a comprova dei maggiori costi di approvvigionamento con materia prima e dei mancati utili d'impresa), sicché risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione".
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, ha pertanto accolto l'appello ed ha condannato le amministrazioni appellate (Regione Marche e Comune di Camerino), in solido tra di loro, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro centomila, con gli interessi legali al saldo, ed alla rifusione, in favore della stessa appellante, degli oneri processuali del doppio grado di giudizio.
La sentenza integrale e' disponibile qui.
Note:
[1] Consiglio di Stato Sesta Sezione - Sentenza 7 maggio - 2 settembre 2013, n. 4344
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