Con successivi decreti ministeriali saranno messe nero su bianco le regole tecnico-operative dell'informatizzazione e le prime Commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.
Il rito telematico non è obbligatorio ma, una volta operata la scelta, il contribuente è tenuto a utilizzare le stesse modalità fino al secondo grado del giudizio, salvo il caso in cui si verifichi una sostituzione del difensore.
Il Sigit
Il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) è la piattaforma informatica attraverso la quale è possibile individuare la Commissione tributaria adita, il procedimento giurisdizionale attivato, il soggetto abilitato, la trasmissione/ricezione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente e la relativa attestazione, nonché la formazione del fascicolo informatico.
Possono accedere al Sigit i giudici, le parti, i procuratori e i difensori. Le regole operative per l'abilitazione al sistema, saranno adottate con successivi decreti Mef.
Notifica telematica
Le parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata che intendono utilizzare, eleggendo, così, il proprio domicilio digitale. Presso l'indirizzo di Pec stabilito, confluiranno tutte le notificazioni e le comunicazioni telematiche. Tali atti si intendono perfezionati con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario. Per i professionisti iscritti all'albo, l'indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini e collegi.
Le regole tecnico-operative
Le successive regole tecnico-operative del processo via web saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà anche le Commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.
Le disposizioni contenute nel decreto in esame si applicano ai ricorsi notificati dopo l'emanazione dei "decreti operativi", depositati presso le Commissioni tributarie individuate.
Patrizia De Juliis
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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