Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato. Avrà così una "fresh start", o nuovo inizio.
Con questa legge, che permette all'Italia di adeguarsi alle legislazioni di altri Paesi europei, viene finalmente riconosciuto anche alle persone fisiche il diritto di non vedersi schiacciate vita natural durante dai debiti.
Tra le criticità della norma, va però segnalato il fatto che il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi per l'istituzione degli organismi di composizione cui il consumatore dovrebbe rivolgersi. Ad oggi, quindi, il consumatore può rivolgersi solo ad un professionista, che dovrà assumersi oneri e rischi non indifferenti, a fronte di un compenso che potrebbe essere molto basso. Questo significa che non sarà facile trovare professionisti disponibili a farsi carico di assistere i consumatori in queste complicate procedure fallimentari.
Inoltre, viene limitato l'accesso al piano del consumatore, alle sole persone fisiche che abbiano contratto i debiti in modo ragionevole rispetto alle proprie possibilità di ripagarli. Chi, anche solo colposamente (quindi non è necessaria la consapevolezza) ha fatto debiti al di fuori delle proprie possibilità, è escluso dalla procedura più vantaggiosa. Vedremo come la giurisprudenza affronterà questo limite, ma c'e' il rischio che alla fine solo chi ha perso il lavoro venga ammesso al piano del consumatore.
A nostro avviso, come già accade per le imprese ammesse al fallimento, non si dovrebbe guardare tanto ai motivi che hanno portato all'indebitamento, a meno che non costituiscano altri illeciti, ma a risolvere una situazione che per il singolo (e quindi anche per i suoi creditori) è divenuta insostenibile e che rischia di privarlo anche dei più basilari diritti.
Per approfondimenti vai questa scheda pratica.
di Pietro Yates Moretti
Ricorso per l’ammissione alla procedura piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi e si applica alla persona fisica che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza.
Evidentemente, non è possibile essere elaborata una traccia di proposta
Tutti sappiamo che in questi ultimi anni sempre più spesso si incontrano situazioni di indebitamento cronico, Ti sei chiesto perché? In linea di massima, si può dire che ciò spesso accade 1. per le conseguenze della crisi economica mondiale; 2. per il mutamento delle scelte della dirigenza politica; 3. per gli aumenti del costo fiscale; 4. e per altri fattori economici territoriali e strutturali. Di fronte all’avanzare della crisi nazionale ed all’innalzarsi della soglia di povertà, il legislatore ha dovuto quindi prendere atto che il sistema di gestione dell’insolvenza del debitore non poteva essere lasciato nei limiti oramai superati della disciplina del fallimento. Questo anche se la stessa procedura fallimentare, non più rinchiusa nella vecchia logica repressivo-sanzionatoria, oggi permette di risolvere la gestione della crisi aziendale eliminando sì dal mercato il soggetto insolvente, ma anche permettendogli di contenere la propria posizione debitoria cristallizzandola nel momento dell’ammissione alla procedura e girando la sua liquidazione in mano ad un soggetto di garanzia per i terzi creditori. Era tuttavia necessario andare oltre perché, purtroppo, la disciplina del fallimento pativa l’età del suo dato normativo: ha infatti oramai più di 70 anni. Le riforme che la hanno poi interessata in questi non sono riuscite ad intervenire sul piano strutturale lasciandola circoscritta ai soggetti (imprese) che hanno una dimensione economica sufficiente a renderne profittevole la gestione della fase di ripartizione concorsuale dell’attivo a mezzo del curatore. Ne restavano così esclusi i piccoli imprenditori ed i consumatori. Per questo è stato necessario intervenire e disciplinare l’istituto che oggi consente ai consumatori, ed altri soggetti generalmente non ammessi alle procedure fallimentari, di accedere ad una nuova procedura per agevolare il risanamento dei propri debiti. In questa breve guida ho pertanto voluto illustrare come affrontare con successo una possibile situazione di sovra- indebitamento personale e microaziendale. Il procedimento per la composizione delle crisi da sovra- indebitamento permette infatti di rivolgersi ad un organismo apposito, e poi al proprio tribunale, con un piano di rientro che se accolto diventerà vincolante per i creditori. Il Giudice potrà anche determinare una sospensione di ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti del debitore evitando così la cronicizzazione della realtà debitoria
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