Sul punto e' recentemente intervenuto il Garante della Privacy (2) specificando che il condomino, stanti gli obblighi già detti, non è però tenuto a fornire prove documentali riguardo le informazioni date (per esempio la copia del contratto di compravendita dell'unità immobiliare).
E' bene in merito precisare che, sempre grazie alla riforma, in caso di vendita dell'unità immobiliare al proprietario/venditore conviene comunque trasmettere all'amministratore copia autentica dell'atto di compravendita, perché fino a quel momento egli rimane solidalmente responsabile con l'acquirente (nuovo condomino) per il pagamento dei contributi condominiali (3).
Riguardo al conto corrente condominiale, diventato obbligatorio, il Garante ribadisce il diritto di accesso di ogni condomino, sancito dalla legge ed esplicabile visionando -od estraendone copia, a proprie spese- l'estratto conto ed ogni atto o documento inerente i movimenti, tramite l'amministratore. Tale principio è già stato sancito in linea generale dal Garante nelle "Linee guida in ambito bancario".
Informazioni in materia di condominio aggiornate con la riforma si trovano nella scheda pratica
IL CONDOMINIO: UNA GUIDA
(1) Art.1130 codice civile modificato dalla Legge 220/2012 entrata in vigore il 18/6/2013
(2) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3070028#2
(3) Art. 63 disposizioni attuative del codice civile modificato dalla Legge 220/2012 entrata in vigore il 18/6/2014
di Rita Sabelli
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi