Mercoledì 11 giugno 2014

Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie: meglio pagare subito o rimandare?

a cura di: Barbara Boselli
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Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie: meglio pagare subito o rimandare?
Con il DL 66 del 24 aprile 2014 è stata innalzata la misura dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% a valere dal 1° luglio. Dalla normativa sono esclusi:

  1. I redditi derivanti dalla partecipazione a titoli di Stato italiani e dei Paesi della cd white list (compresi gli enti territoriali domiciliati in Italia e in Paesi white) per i quali l'aliquota rimane al 12.5%
  2. I redditi conseguiti dai Fondi Pensione per i quali l'aliquota rimane all'11%.

OICR o ETF

Per gli OICR e gli ETF il cambio di aliquota sarà gestito direttamente dall'intermediario in base al principio di maturazione dei proventi. Quindi il cliente all'atto del rimborso si vedrà tassato in base al principio di maturazione:

  • redditi maturati sino al 30/06/2014 subiranno il prelievo del 20%.
  • redditi maturati dal 01/07/2014 subiranno il prelievo del 26% .
  • redditi maturati da titoli esclusi dalla normativa (vedi punto 1) non subiranno variazioni e manterranno il prelievo del 12,50%.

DOSSIER AMMINISTRATO

I titoli detenuti nel dossier amministrato possono essere affrancati al 30/06/2014 mediante una comunicazione che dovrà pervenire all'intermediario depositario entro il 30/09/2014 a condizione che non vi siano state movimentazioni dei titoli oggetto di affrancamento tra la data del 30/06/2014 e la data di esercizio effettivo dell'opzione.

La richiesta di affrancamento dovrà essere impartita a valere solo ed esclusivamente sull'intera posizione. Il valore oggetto di affrancamento deriverà dalla "compensazione" tra plusvalenze e le eventuali minusvalenze presenti nel dossier.

Questo presuppone la necessità di valutare tramite un'analisi puntuale l'opportunità o meno di procedere all'affrancamento e la possibilità di ottimizzare le compensazioni nel caso di titoli suddivisi in più dossier entro il 30/06/2014.

La compensazione delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 sarà la seguente:

  • le minusvalenze realizzate entro il 31.12.2011 potranno essere utilizzate nella misura del 48.08%
  • le minusvalenza realizzate tra il 01.0102012 e il 30.06.2014 potranno essere utilizzate nella misura del 76,92%
  • nulla varia per le compensazioni realizzate sui redditi percepiti dalla partecipazione in titoli esclusi dalla normativa (vedi punto 1)

Inoltre i redditi di capitale percepiti in dossier amministrati verranno tassati tenuto conto delle seguenti precisazioni:

  • i dividendi da azioni saranno tassati al 26% in caso di messa in pagamento in data successiva al 30/06/2014 (non rileva quindi la data di delibera assembleare)
  • le cedole da obbligazioni di cui al D.lsg 239/96 verranno tassate al 26% con riferimento alla sola parte maturata successivamente al 30/06/2014.

POLIZZE RAMO VITA

La Compagnia Assicurativa all'atto del riscatto, individuerà le varie parti di reddito da tassare secondo il periodo di maturazione. Tenuto conto che le polizze godono del criterio di maturazione già a decorrere dall'entrata in vigore del DL 138/2011, si porrà la seguente situazione:

  • rateo maturato dalla data di sottoscrizione al 31/12/2011 tassazione al 12.5%
  • rateo maturato dalla data del 01/01/2012 al 30/06/2014 tassazione al 20%
  • rateo maturato dalla data del 1/07/2014 alla data di disinvestimento tassazione al 26%
  • rateo maturato dalla partecipazione in titoli esclusi dalla normativa (vedi punto 1)
AUTORE:

Barbara Boselli

Financial Partner di Azimut Consulenza Sim.
Barbara Boselli
Financial Partner di Azimut Consulenza Sim. Dal 1999 opero, tra Piacenza e Milano, nella pianificazione finanziaria e presto consulenza nell’area della finanza sia personale che d’impresa. Formatore...
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