La controversa natura delle criptovalute comporta delle difficoltà nel definire le modalità di tassazione dei proventi che ne derivano e dei compensi incassati tramite tali strumenti.
L'Agenzia Entrate ha assunto una posizione sulle operazioni di intermediazione nella compravendita di tali valute con la risoluzione 72/E/2016 che richiama a sua volta la sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia europea, secondo la quale il Bitcoin (la cripto valuta più nota) è un semplice mezzo di pagamento su base volontaria e l'accettazione di tale valuta è un'operazione di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale. Di conseguenza si tratta di operazioni relative a divise, banconote e monete avente valore liberatorio secondo l'art. 135, par. 1, lettera e) della direttiva 2006/112/CE e, dunque, operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 3 del dpr 633/1972.
Dal punto di vista delle imposte dirette la risoluzione 72/E specifica che i clienti delle società di intermediazione e detentori di Bitcoin non sono soggetti a tassazione se sono persone fisiche e non detengono tale valuta nell'esercizio dell'impresa. Tuttavia, se una criptovaluta venisse assimilata ad una valuta estera l'eventuale plusvalenza da cessione verrebbe tassata ai sensi del comma 1-ter dell'art. 67 del TUIR. Si applicherebbe quindi un'imposta sostitutiva del 26% in tutti i casi in cui la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti fosse superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Per quanto riguarda l'indicazione nel quadro RW i dubbi, se possibile, aumentano:
Nel caso in cui fosse considerato un investimento si porrebbe di conseguenza il problema della determinazione del valore (costo di acquisto o valore di mercato?), tenendo conto che nel corso dell'anno scorso il valore di una cripto valuta come Bitcoin è stato oggetto di notevoli oscillazioni.
In ogni caso andrà però certamente indicato in RW ai fini del monitoraggio e dell'eventuale assoggettamento ad IVAFE il conto di appoggio estero utilizzato per negoziarle.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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