Sono andato a ricercarmi il contenuto di un processo verbale un po' datato (2005) per rivedere cosa scrivevano i militari della Guardia di Finanza relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico bancario.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario di parcelle a professionisti disposto il 31 dicembre le conseguenze sarebbero, ad avviso del sottoscritto, le seguenti:
Per la ditta quindi il pagamento è avvenuto nel 2018 e certifica il compenso come corrisposto nel 2018, per il professionista il pagamento è avvenuto nel 2019 e dichiara il compenso, con applicazione del criterio di "cassa" nel 2019 e si trova in possesso di una certificazione di ritenuta di acconto 2018 per compensi che dichiara nel 2019: bel pasticcio, considerando l'incrocio dei dati tra certificazione rilasciata dalla ditta e dichiarazione presentata dal professionista.
Per questo motivo sconsigliamo vivamente di effettuare pagamenti a mezzo bonifico bancario nei confronti di professionisti l'ultimo giorno dell'anno, meglio chiudere tali pagamenti quattro o cinque giorni prima, non sono certo gli interessi di pochi giorni a giustificare i contrattempi che possono derivare dai pagamenti effettuati l'ultimo giorno dell'anno.
Il contenuto del p.v. redatto dalla Guardia di Finanza
Pagamento con bonifico bancario
Una delle forme di pagamento attualmente più diffuse nella prassi commerciale è senza dubbio il bonifico bancario, cioè l'ordine (dato a una banca dal debitore) di versare un determinato importo (mediante accreditamento su un conto corrente bancario) a favore di un terzo (il creditore).
In questa ipotesi, secondo il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria, la fattura deve essere emessa In pratica, "nei casi di pagamenti effettuati tramite mandati o accreditamenti, gli stessi devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore riceve." La comunicazione di cui si è appena detto (C.M. 5 agosto 1994, n. 134/E), vale a dire riceve la relativa contabile bancaria o iI periodico estratto conto bancario, oppure, nel caso di utilizzo di "remote banking", consulta il proprio conto corrente on line.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Excel)
Programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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