La Direttiva 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell'IVA pagata all'estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l'IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.
Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all'IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):
Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina e per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Entrate.
L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all'amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell'elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
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