Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, prevede MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano ('zona gialla', nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona arancione") o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").
Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.
Attualmente le tre fasce sono così individuate:
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
DPCM 3 novembre 2020 (doc)
Allegati al Dpcm 3 novembre 2020 (.pdf)
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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