Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.
L’Agenzia Entrate con il Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell’autodichiarazione.
L’autodichiarazione deve essere presentata:
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11.12.2021, vale a dire:
In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazionema nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcuni la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.
Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.
Purtroppo, anche in questo caso, la compilazione della comunicazione è complessa e richiede l’effettuazione di diversi riscontri, anche in collaborazione con il diretto interessato.
Per non commettere errori consigliamo di consultare, oltre alle risultanze contabili che potrebbero limitarsi a riportare solo alcuni degli aiuti utilizzati:
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Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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