Giovedì 4 dicembre 2008

SULL'ILLEGITTIMO AUTOMATISMO NELL'UTILIZZO REDDITUALE SOLO DEGLI IMPORTI RISULTANTI DAI CONTI BANCARI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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SULL'ILLEGITTIMO AUTOMATISMO NELL'UTILIZZO REDDITUALE SOLO DEGLI IMPORTI RISULTANTI DAI CONTI BANCARI

SOMMARIO: 1. L'utilizzo dei dati bancari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione - 2. Prime considerazioni sulla giurisprudenza della Corte - 3. Necessità di un'interpretazione adeguatrice al precetto costituzionale - 4. Necessità di applicare la regola juris non solo a dati bancari numerici, ma a "dati ed elementi" - 5. Natura della prova liberatoria a carico del soggetto passivo - 6 Conclusioni.

1. L'utilizzo dei dati bancari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

Come è noto, l'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che «per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: … 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti» a seguito di richiesta alle banche ed enti assimilati, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata. «... I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni».
Scopo di questo articolo è quello di esaminare il caso di utilizzo dei dati bancari, con particolare riferimento agli accrediti sul conto, nei confronti di soggetti non tenuti all'obbligo contabile o tenuti ad un obbligo contabile ridotto o semplificato.
Al fine di giungere ad una corretta interpretazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, citato, innanzi tutto esaminerò la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il cui orientamento è decisamente per un'applicazione della norma indifferentemente sia a coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia a coloro che hanno obblighi ridotti o ne sono esentati, come i privati.
Si riporteranno tutte le parole che sul thema ha pronunciato la Suprema Corte, sezione tributaria, limitando l'indagine, per brevità a due periodi di tempo: il biennio 2002-2003 e il periodo 2007-1° semestre 2008; alcune parole delle sentenze sono state scritte in corsivo per richiamare l'attenzione su alcuni argomenti che saranno in seguito sviluppati. L'indagine è stata limitata anche per non tediare il Lettore, data la ripetitività dei concetti che le varie sentenze hanno dato per definitivamente acquisiti.

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