PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 1 aprile 2009

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CHIUDE ALL'AUTOTUTELA

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
PDF
IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CHIUDE ALL'AUTOTUTELA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema della giurisdizione competente a giudicare degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Linee generali dell'istituto dell'autotutela - 3. La giurisdizione - 4. Autotutela: facoltà o obbligo? - 5. Il Garante del contribuente, questo sconosciuto.

1. Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2870 del 6 febbraio 2009 , tornano - ancora una volta - sul tema della giurisdizione competente a giudicare degli atti di rifiuto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, così definitivamente risolvendo una precedente indeterminatezza (giudice tributario o amministrativo?) che poco giovava alla certezza del diritto e, soprattutto, al concreto esercizio del diritto di difesa dei cittadini.
Nello stesso tempo, i massimi giudici di legittimità hanno precisato che «avverso l'atto con il quale l'amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo … non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo».
L'odierno pronunciamento, se pure fa definitiva chiarezza in ordine alla giurisdizione, tuttavia si discosta da analoghi autorevoli precedenti, reputando non impugnabile il rifiuto del fisco di ritirare in via di autotutela un atto impositivo già divenuto definitivo e così frustrando le aspettative dei contribuenti che, decorsi i termini per l'impugnazione, confidavano nel potere giurisdizionale per (almeno tentare di) riaprire una controversia su un atto divenuto ormai intangibile.

Per visualizzare l'intero articolo cliccare qui.

Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.
AUTORE:

Bollettino Tributario

Bollettino Tributario d'Informazioni
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS