Premessa
Con il DPR 273/2007 venne introdotto un contributo a favore delle imprese di autotrasporto iscritte all' Albo Nazionale delle persone fisiche o giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 1 comma 2 del DPR 273/2007) che abbiano acquistato nel biennio 2007-2008 anche mediante contratto di locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 11.5 tonnellate, appartenenti alla categoria euro 5 o superiori.
Il contributo, di norma, era pari a 3.400 euro per le piccole e medie imprese e 2.550 euro per le altre imprese.
L'articolo 4 del DPR 273/2007 prevedeva che le imprese dovevano presentare apposita istanza sulla base di un decreto Ministeriale per la concessione del contributo, decreto che venne emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 24/09/2008 e pubblicato sulla G.U. 14/10/2008 n. 241; l'articolo 2 di detto D.M. prevedeva che presupposto per la concessione del contributo fosse l'avvenuta immatricolazione tra il 1.1.2007 ed il 31.12.2008 dei veicoli, che le domande fossero redatte sulla base della modulistica di cui all' allegato 1 al D.M.; per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2007 la domanda doveva essere presentata entro il 14/11/2008 (trenta giorni dopo la pubblicazione del D.M. nella G.U.) mentre per gli acquisti 2008 la domanda doveva essere presentata entro il 31/01/2009; la presentazione avveniva a mezzo posta al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Della concessione del contributo un'apposita Commissione Ministeriale (art. 4 del D.M.) doveva informare la Direzione Generale del Ministero che doveva a sua volta informare le imprese stese con raccomandata; la comunicazione era dovuta anche nel caso in cui la domanda non fosse stata accolta. L'articolo 17 commi 35 undecies e 35 duodecies della Legge 3.8.2009 n. 102, in vigore dal 05/08/2009 hanno introdotto la possibilità di compensare l'importo del contributo e l' Agenzia delle Entrate con risoluzione 247 del 15/09/2009 ha istituito il relativo codice tributo.
Soggetti interessati
Imprese di autotrasporti conto terzi che hanno acquistato i veicoli indicati nel paragrafo precedente, nel corso de 2007 e/o 2008, che abbiano presentato la domanda per accedere i benefici e che abbiano ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda di contributo e che non abbiano ricevuto l'erogazione del contributo stesso.
Modalità di fruizione del contributo
Sulla base della comunicazione ricevuta, le imprese interessate potranno utilizzare in compensazione l'importo del contributo indicato nella comunicazione ricevuta, secondo quanto disposto dalla Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 247 del 15.09.2009 - codice tributo 6822 - anno di riferimento: quello in cui si effettua la compensazione (quindi il 2009).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e non costituisce elemento positivo ai fini delle imposte sui redditi.
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