1. Premessa
Fra gli istituti deflattivi del contenzioso fiscale (condono, dichiarazione integrativa, ravvedimento operoso, conciliazione giudiziale, ecc.) uno dei più utili, ancorché tra i meno conosciuti, è quello della transazione fiscale, che il nostro legislatore ha tentato più volte di introdurre nel nostro complesso ordinamento tributario senza particolare successo.
Una ragione storica è costituita dal tradizionale principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, affermato con forza dalla legge sull'imposta di registro del 1923 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) per cui nessuno, neppure il Ministro delle finanze, poteva concedere sconti od abbuoni sul pagamento del tributo senza divenirne egli stesso responsabile; principio che si è progressivamente "impallidito" fino a divenire superato con la reintroduzione del concordato fiscale e, in genere, con gli istituti deflattivi cui si è testé fatto cenno.
Altre e più complesse ragioni risiedono nella difficoltà, da un lato, di agevolare il contribuente senza intaccare il principio fondamentale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., e dall'altro di garantire all'Amministrazione finanziaria un gettito inferiore a quello previsto ma certo ed immediato, e, invece, dall'altro ancora di evitare facili abusi nei rapporti tra contribuenti e funzionari dell'Amministrazione.
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