Lunedì 1 marzo 2010

LE COMPENSAZIONI IVA DAL 1° GENNAIO 2010

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LE COMPENSAZIONI IVA DAL 1° GENNAIO 2010

Art. 10 del Decreto Legge N. 78 del 2009.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La compensazione dei crediti fiscali - 3. Il contrasto agli abusi in tema di compensazione "orizzontale" dei crediti IVA - 4. La decorrenza delle nuove disposizioni sulle compensazioni - 5. La nuova procedura di compensazione dei crediti IVA (annuali e infrannuali) - 6. Il visto di conformità - 7. L'esclusione della definizione agevolata.

1. Premessa
Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante la cd. Manovra d'estate 2009 (di seguito "Decreto"), contiene, nell'art. 10, alcune importanti novità in materia di "compensazione" dei crediti fiscali, qui, di seguito, oggetto di disamina, tenuto anche conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione al testo originario del D.L. n. 78/2009, nonché dei successivi provvedimenti e atti di prassi, nel frattempo, emanati dall'Agenzia delle entrate.

2. La compensazione dei crediti fiscali
La compensazione, nel diritto tributario, ha acquisito propria "dignità" giuridica, come modo di estinzione dell'obbligazione tributaria, per effetto del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e, precisamente, dell'art. 17. In forza della citata norma, oltre ad essere stato introdotto il meccanismo del cd. "versamento unitario" (attraverso il Modello di versamento F24) delle imposte, contributi INPS, dei premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed altri enti previdenziali, è stata, per la prima volta, espressamente anche disciplinata la possibilità per i contribuenti (in un primo momento solo a quelli titolari di partita IVA) di effettuare, nel limite massimo di € 516.456,90 per ciascun anno solare, la "compensazione" tra i debiti per imposte, contributi, ecc. dovuti e i crediti, del medesimo periodo, risultanti dalle dichiarazioni (e dalle denunce) periodiche regolarmente presentate.

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