La Corte di legittimità ha innanzitutto ribadito come l'inadempimento del legislatore italiano all'attuazione di una direttiva riconoscente in modo specifico determinati diritti ai singoli, ma non self-executing, si configuri, sul piano dell'ordinamento interno, come fatto generatore di un'obbligazione risarcitoria, cioè come fonte di un'obbligazione che impone una prestazione a ristoro dell'inadempimento, trattandosi in particolare di una forma di responsabilità contrattuale, non già nel senso di una responsabilità discendente da un inadempimento contrattuale, bensì di responsabilità che sorge dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, cui va applicata l'ordinaria prescrizione decennale. Tuttavia, sulla base di questa premessa, la Corte passa a distinguere il caso dell'inadempimento totale e definitivo da quello parziale ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di prescrizione all'esercizio del diritto di agire in risarcimento.
Pertanto, osserva la Corte che «nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die".
Qualora, invece, si abbia un adempimento successivo della direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Se, tuttavia, l'adempimento risulti parziale, perché dispone, ad esempio, solo per il futuro ovvero, sotto il profilo soggettivo, solo con riguardo ad alcuni soggetti tra quelli cui la direttiva era applicabile, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile, giacché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio in favore dei soggetti esclusi.
La pronuncia in oggetto pone dunque alcuni punti fermi sull'inadempimento di direttive comunitarie non immediatamente tradotte nel nostro ordinamento con diritti, una pronuncia che per la materia trattata, è destinata ad avere una portata che va oltre il caso concreto affrontato.
Anna Costagliola
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