Esecuzioni immobiliari. Potere del G.E. di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. non è esercitabile quando il prezzo è raggiunto a seguito di regolare espletamento del procedimento di vendita

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233962 | pub. 09/06/2017 | 469 B
Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione: sentenza n. 25324 del 12 dicembre 2016.

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Il potere di sospendere la vendita non è esercitabile quando il prezzo finale, pur inferiore a quello di mercato, risulti raggiunto a seguito di regolare espletamento del procedimento di vendita, con progressivi ribassi resi necessari dalla mancanza di offerte.”


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