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Modello di memoria difensiva verso il nuovo schema d'atto dell’Agenzia Entrate

DOC ID 248939 | pub. 25/06/2024 | 113.09 KB

Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto”...

che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.

Modello di memoria illustrativa in sede di accertamento con adesione

DOC ID 235364 | pub. 26/03/2018 | 302 B

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. È un “accordo” tra contribuente...

e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutti i contribuenti e tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Memoria difensiva (ambito penale) dell’imputato che non ha potuto onorare gli impegni erariali per cause a lui non imputabili

DOC ID 230762 | pub. 20/02/2014 | 41 B

La dimostrazione da parte dell’imputato di non aver potuto onorare gli impegni erariali per cause a lui non imputabili potrebbe escludere la sussistenza dei reati dichiarativi...

di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis, D.lgs. 10/03/2000, n. 74) o dell’iva (art. 10-ter, D.lgs. . 74/2000) in misura eccedente la soglia di € 50 mila per ciascun periodo d’imposta o dei contributi previdenziali (art. 2, co. 1-bis, D.L. n. 463/1983).
Occorre quindi che la difesa riesca a dimostrare non solo le oggettive difficoltà economiche dell’imprenditore, ma anche che l'omesso versamento dell'imposta non è dipeso da deliberata e consapevole scelta dell’imputato.

Memoria illustrativa in IRAP (ingegnere) nel caso di professionista che ha già vinto in una precedente sentenza oggi passata in giudicato e ruolo del c.d. GIUDICATO ESTERNO (PREGIUDIZIALE)

DOC ID 88180 | pub. 14/02/2011 | 300 B

Il modello proposto (memoria) è tratto da un caso reale ed affronta un tema molto importante nell’ambito della strategia in materia di IRAP professionisti. Si supponga il seguente...

esempio: professionista che può chiedere a rimborso in IRAP in 4 anni circa 21.000 euro. Professionista privo di dipendenti ma con un quantum di collaborazioni importante (ancorché trattasi di collaborazioni esterne) e con pochi cespiti. Quale può essere la strategia migliore per “portare a casa” tutti i 21.000 euro?
Si ritiene che chiedere, in detta circostanza, tutto il dovuto possa essere foriero, forse, di una sconfitta (non tanto in diritto ma quanto per il quantum richiesto). Meglio allora chiedere 1000/1500 euro con un primo ricorso; provare a vincerlo. Nel caso di vittoria (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE) e di passaggio in giudicato della sentenza (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE), se il professionista ha le stesse caratteristiche nei quattro anni specificati, ebbene si farà una seconda istanza e un secondo ricorso chiedendo, però, l’applicazione del c.d. giudicato esterno e la vittoria (sui 19.000 E circa) dovrebbe divenire “semplice”.
Importantissimo sarà dimostrare (art. 2697 c.c. e art 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992) l’uguaglianza fattuale tra il periodo di giudicato e i nuovi periodi richiesti. Nel caso di specie si è davvero incisivi su questo aspetto anche con l’ausilio dei numeri. Viepiù, giova segnalare che anche nel 2011 la Corte di Cassazione riconosce il GIUDICATO ESTERNO (Corte di Cassazione n. 802/2011).
Davvero importante si ritiene, altresì, il riepilogo finale con “domanda e risposta”.

Memoria difensiva per contenzioso da richiesta rimborso IRAP medici

DOC ID 80518 | pub. 22/07/2009 - agg. 22/07/2010 | 34 B

Memorie illustrative IRAP/professionisti che si basano su ricorso di un medico (psichiatra): esame di un caso.

esempio: professionista che può chiedere a rimborso in IRAP in 4 anni circa 21.000 euro. Professionista privo di dipendenti ma con un quantum di collaborazioni importante (ancorché trattasi di collaborazioni esterne) e con pochi cespiti. Quale può essere la strategia migliore per “portare a casa” tutti i 21.000 euro?
Si ritiene che chiedere, in detta circostanza, tutto il dovuto possa essere foriero, forse, di una sconfitta (non tanto in diritto ma quanto per il quantum richiesto). Meglio allora chiedere 1000/1500 euro con un primo ricorso; provare a vincerlo. Nel caso di vittoria (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE) e di passaggio in giudicato della sentenza (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE), se il professionista ha le stesse caratteristiche nei quattro anni specificati, ebbene si farà una seconda istanza e un secondo ricorso chiedendo, però, l’applicazione del c.d. giudicato esterno e la vittoria (sui 19.000 E circa) dovrebbe divenire “semplice”.
Importantissimo sarà dimostrare (art. 2697 c.c. e art 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992) l’uguaglianza fattuale tra il periodo di giudicato e i nuovi periodi richiesti. Nel caso di specie si è davvero incisivi su questo aspetto anche con l’ausilio dei numeri. Viepiù, giova segnalare che anche nel 2011 la Corte di Cassazione riconosce il GIUDICATO ESTERNO (Corte di Cassazione n. 802/2011).
Davvero importante si ritiene, altresì, il riepilogo finale con “domanda e risposta”.

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