Ricerca: comitato creditori

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Mercoledì 8 maggio 2024

Diritto al godimento della casa donata, inopponibile ai creditori del donatario

L’impegno, assunto dal figlio, di far vivere i genitori nell’immobile ricevuto in donazione, è un onere di carattere modale che non presenta in alcun modo natura...

Lunedì 3 luglio 2023

Insediato il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso

Il 28 giugno scorso si è tenuta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riunione di insediamento del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto...

Giovedì 9 marzo 2023

Stralcio debiti fino a mille euro enti creditori: pronto il modello aggiornato

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione è disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti...

Verbale di riunione del consiglio di amministrazione per la nomina del comitato esecutivo e ne determina il contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega

DOC ID 246071 | pub. 10/01/2023 | 68.61 KB

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,...

o ad uno o più dei suoi componenti.In questi casi il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il verbale proposto è generico ed adattabile a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione della S.p.A.. Il verbale è conforme alle norme del diritto societario, qualora la decisione sia presa con il metodo assembleare. 
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre così come le eventuali ulteriori opzioni.

Mercoledì 6 aprile 2022

Novità "crisi d'impresa": soglie abbassate, dal 2022, per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Con il D.L. n. 118/2021, convertito con la legge n. 147/2021, il codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà il vigore il prossimo 16...

Mercoledì 19 maggio 2021

L'esercizio provvisorio nel fallimento: nell'interesse dei creditori e della salvaguardia del patrimonio industriale. WEBINAR GRATUITO il 25 maggio

Lo sperato ritorno alla normalità dopo oltre un anno di pandemia e crisi economico-sociale obbliga le Aziende e i Professionisti che le assistono a non farsi trovare impreparati...

Giovedì 9 aprile 2020

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - Massime del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Triveneto

1) Bisogna, in primo luogo, ricordare che le disposizioni del Codice civile, dopo la riforma del diritto societario del 2003, prevedono che lo statuto delle società possa consentire...

Esecuzioni immobiliari. Vendita con incanto: estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia dei creditori ed effetti dell'aggiudicazione provvisoria

PDF ID 233960 | pub. 06/06/2017 | 1.91 KB

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 5604 del 7 marzo 2017. La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione del...

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

Istanza per la sostituzione di un membro del comitato dei creditori

DOC ID 233469 | pub. 01/02/2017 | 50 B

Modello di istanza per la sostituzione di un membro del comitato dei creditori.

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

Comunicazione di nomina del comitato dei creditori e del presidente

DOC ID 233477 | pub. 01/02/2017 | 51 B

L'art. 40 della Legge Fallimentare prevede che il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze...

documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37 bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Comunicazione al comitato dei creditori di inizio inventario

DOC ID 233475 | pub. 01/02/2017 | 46 B

L'art. 87 della Legge Fallimentare dispone che il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura...

civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Richiesta al comitato dei creditori di vidimazione del registro del fallimento

DOC ID 233480 | pub. 01/02/2017 | 45 B

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle...

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

Richiesta parere al comitato dei creditori sul programma di liquidazione

DOC ID 233473 | pub. 01/02/2017 | 49 B

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle...

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

Istanza per la nomina del comitato dei creditori

DOC ID 233439 | pub. 31/01/2017 | 49 B

Modello di istanza per la nomina del comitato dei creditori.

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

Contratto di cessione dei beni ai creditori

DOC ID 232816 | pub. 08/08/2016 | 324 B

Con il contratto di cessione dei beni ai creditori (articoli 1977-1986 del Codice Civile) il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue...

attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Il contratto di cessione dei beni ai creditori deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e, tra i beni ceduti esistono crediti richiede anche la notifica della cessione del credito ai debitori. Proponiamo un modello di contratto personalizzabile redatto con MSWord.

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