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apr
Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve
Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute... Leggi di più
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2020.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.
N.B.: La scadenza non riguarda i versamenti dell'Iva, delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti individuati dall'articolo 8 del Dl n. 9/2020 e dall'articolo 61 del Dl n. 18/2020, che possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (solo per i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lett. a), del Dl n. 18/2020, i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi). La scadenza non riguarda, inoltre, i versamenti relativi a Iva, ritenute alla fonte, trattenute di addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti individuati dall'articolo 62, comma 2, del Dl n. 18/2020, che possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Termine ultimo, per Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi,... Leggi di più
per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2020 con maggiorazione interessi e sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.
Imprese elettriche: comunicazioni all'Agenzia delle Entrate
Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi... Leggi di più
al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
N.B: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento
Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale... Leggi di più
IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Versamento imposta bollo su fatture elettroniche
Termine ultimo per il versamento dell'imposta bollo sulle fatture elettroniche relative al I trimestre 2020.
IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Esercenti commercio al minuto e agenzie di viaggio: comunicazione
Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono effettuati, in denaro contante,... Leggi di più
gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo devono effettuare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate nel 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
N.B.: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
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