Negli ultimi mesi del 2024, la Legge annuale sulla Concorrenza (Legge 193/2024) e la cosiddetta Legge Startup (Legge 162/2024) hanno introdotto cambiamenti significativi alla disciplina delle startup innovative contenuta nel Decreto-legge 179/2012.
La prima modifica sostanziale riguarda l'introduzione di un requisito dimensionale specifico: per essere considerata startup innovativa, l'impresa deve necessariamente rientrare nella categoria di microimpresa, piccola o media impresa secondo i parametri della raccomandazione UE 2003/361/CE.
Inoltre, viene espressamente vietato lo svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza. La startup deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La Legge 193/2024 ha modificato anche i termini di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese start-up innovative, riducendo il periodo base da 5 a 3 anni. Tuttavia, è prevista la possibilità di estendere questo periodo fino a 5 anni, soddisfacendo almeno uno dei seguenti requisiti:
La normativa prevede anche la possibilità di ulteriori estensioni biennali, fino a 4 anni aggiuntivi, per supportare la fase di scale-up. Per accedere a questa opportunità, l'impresa deve soddisfare almeno uno di questi requisiti:
Per le startup già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data del 18 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza), è prevista la possibilità di permanenza oltre il terzo anno, introducendo due differenti tempistiche per l'adeguamento ai nuovi requisiti:
La normativa offre una soluzione alternativa per le imprese che non riusciranno ad ottenere i nuovi requisiti di startup innovativa: potranno trasferirsi nella sezione speciale del registro dedicata alle PMI innovative, naturalmente a condizione che posseggano i requisiti necessari per questa categoria.
Le modifiche legislative introducono anche importanti novità che riguardano due distinti regimi di agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative.
Per quanto riguarda la detrazione del 30% prevista dall'articolo 29 del DL 179/2012, questa può essere fruita per un periodo massimo di 5 anni dall'iscrizione della startup nella sezione speciale, con alcune limitazioni significative: non è possibile detenere una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance, e sono esclusi gli investitori che forniscono servizi alla startup con un fatturato che supera il 25% dell'investimento agevolabile. Le stesse limitazioni relative alla partecipazione qualificata e al fatturato dei fornitori si applicano anche agli investimenti in PMI innovative, in virtù del rinvio all'articolo 29 operato dall'articolo 4, comma 9, del DL 3/2015.
Per quanto concerne invece la detrazione de minimis del 50% prevista dall'articolo 29-bis del DL 179/2012, questa ora si caratterizza per una durata più breve, applicandosi solo fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale della startup, e vede un incremento al 65% a partire dal 1° gennaio 2025 con l'introduzione delle stesse limitazioni previste per la detrazione ex art. 29: il divieto di partecipazione qualificata oltre il 25% del capitale o dei diritti di governance e l'esclusione per investitori che sono fornitori di servizi alla startup con fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile. Inoltre, in caso di cessione dell'investimento prima del termine minimo di tre anni, che normalmente comporterebbe la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo detratto con gli interessi legali, viene ora prevista una clausola di salvaguardia che esclude queste conseguenze negative nei casi in cui la cessione anticipata sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del contribuente. Infine, per quanto riguarda specificamente gli investimenti in convertendo, viene stabilito che la detrazione ex art. 29-bis matura dalla data in cui viene effettuato il bonifico alla startup, purché vengano rispettate due condizioni specifiche: la causale del bonifico deve riportare "versamento in conto aumento di capitale" e la somma deve essere iscritta a riserva patrimoniale.
Diverso è stato invece il destino della detrazione de minimis del 50% prevista per gli investimenti in PMI innovative, che è stata abolita a partire dal 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Gli investitori hanno potuto beneficiare di questa agevolazione fiscale solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.
Per quanto riguarda il meccanismo di fruizione delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative, la legge n. 162/2024 ha introdotto diverse modifiche:
La disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023.
Sono state inoltre apportate significative novità in materia di agevolazioni fiscali sulle plusvalenze da investimenti in startup e PMI innovative.
L'esenzione delle plusvalenze negli investimenti diretti fino al 31 dicembre 2025, originariamente introdotta dall'articolo 14 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) e rimasta a lungo inattuata per mancanza dell'autorizzazione della Commissione europea, è stata finalmente resa operativa. La nuova normativa ha però ristretto il campo di applicazione: l'esenzione viene ora mantenuta solo per gli investimenti che godono della detrazione del 30% ex art. 29 del DL 179/2012, mentre è stata eliminata per gli investimenti effettuati in regime de minimis (quelli che davano diritto alla detrazione del 50%).
Analoga restrizione è stata introdotta per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in PMI innovative. Inoltre, per poter accedere all'agevolazione, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni previste dal paragrafo 3, art. 21 del regolamento UE 651/2014:
Si ricorda che accanto a questa esenzione "diretta", la normativa prevede anche un'agevolazione per le plusvalenze reinvestite in startup e PMI innovative: è possibile non pagare le imposte sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie a condizione che vengano reinvestite entro un anno in startup o PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. La legge 162/2024 ha però introdotto due importanti limitazioni: l'esenzione si applica solo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e, inoltre, le plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento non possono beneficiare delle esenzioni previste per gli investimenti in startup e PMI innovative. In sostanza, il beneficio fiscale del reinvestimento non è cumulabile: se si reinveste una plusvalenza, quest'ultima non potrà generare a sua volta una plusvalenza esentasse in futuro.
Si ricorda che le esenzioni sono aiuti di Stato e sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare degli articoli 21 e 21 bis.
Nuovo testo vigente dell’art. 25 del Decreto-legge 179/2012
Le novità sono evidenziate in grassetto
Art. 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) lettera soppressa dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99;
a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)
b) è costituita da non più di sessanta mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis.
3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione o incubazione o accelerazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate o supportate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato o personale delle start-up innovative supportate;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate o supportate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate o supportate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate o supportate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
14. Comma abrogato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.
Ricordiamo infine che:
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Per il rilascio della certificazione non esiste alcun modello specifico; abbiamo predisposto un modello per agevolare il lavoro del Professionista.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi