Venerdì 16 settembre 2011

ACCERTAMENTI ESECUTIVI: SI RIPARTE DAL 1° OTTOBRE 2011

a cura di: Studio Dott. Francesco Rhodio
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ACCERTAMENTI ESECUTIVI: SI RIPARTE DAL 1° OTTOBRE 2011

Numerose le novita' in tema di avvisi di accertamento esecutivi.

L'emanazione del cosiddetto "decreto sviluppo" (D.L.70/2011) e della manovra economica di luglio 2011 (D.L. 98/2011), hanno introdotto numerose novita' in tema di avvisi di accertamento esecutivi, gia' introdotti con la manovra 2010 (D.L. 78/2010).

Scopo del presente articolo è quello di fornire una guida rapida al funzionamento del nuovo istituto.
Per comprendere appieno la portata delle innovazioni, si riporta in questa pagina un grafico esplicativo.


Innanzitutto occorre rilevare che, in base alla riforma, gli avvisi di accertamento esecutivi, una volta notificati al contribuente, incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale senza più alcuna necessità di emissione del ruolo da parte dell'ufficio e di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione.
Tuttavia gli atti, per essere esecutivi, devono possedere due caratteristiche ovvero:

  • devono riferirsi ai periodi d'imposta 2007 e successivi;
  • devono essere emessi dal 1° ottobre 2011 in poi.

Le due caratteristiche devono coesistere, nel senso che se l'avviso di accertamento riguarda l'annualità d'imposta 2006 (accertabile entro il 31/12/2011) o viene emesso prima del 1° ottobre 2011, esso non ricade nell'ambito della nuova fattispecie legislativa e pertanto, in tal caso, continuerà ad essere disciplinato dalla normativa precedente.
Si fa presente che le norme in tema di accertamento esecutivo fanno riferimento all'emissione dell'atto e non alla sua notifica al contribuente.

Analizziamo ora le alternative disponibili al contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo.
CASO 1: In primo luogo esaminiamo i rischi a cui egli si espone laddove decida di non fare ricorso e tuttavia decida di non pagare le somme accertate. In tal caso l'accertamento diviene esecutivo (cioè atto ad incidere nella sua sfera patrimoniale) dopo il 60º giorno successivo alla notifica. Decorsi ulteriori 30 giorni e dunque dopo complessivi 90 giorni, le somme accertate con l'avviso di accertamento vengono affidate al concessionario della riscossione per il recupero coattivo. Il decreto sviluppo, tuttavia, ha introdotto una sospensione "automatica" di 180 giorni successiva alla scadenza dei 90 giorni predetti; gli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento rimangono cioè in ogni caso sospesi per complessivi 270 giorni dalla notifica. La sospensione in oggetto però non opera laddove sussista un fondato pericolo per la riscossione delle somme accertate e rimangono in ogni caso impregiudicate per il fisco le possibilità di esercitare nel frattempo le azioni cautelari a tutela del proprio credito quali, ad esempio, l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del contribuente.
CASO 2: E' di semplice trattazione il caso in cui il contribuente, ricevuto l'avviso di accertamento, decida di prestare acquiescenza, ossia di pagare quanto accertato. In tal caso egli dovrà versare entro 60 giorni dalla notifica le imposte e gli interessi accertati, usufruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo.
CASO 3: Se invece il contribuente decide di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento, dovrà versare in pendenza di ricorso un terzo delle somme accertate e degli interessi entro i 60 giorni successivi alla notifica, sempre che non riesca ad ottenere dal giudice la sospensione della riscossione fino all'emanazione della sentenza di primo grado. Qualora ciò non avvenga e non provveda a pagare le somme accertate entro i termini predetti, la riscossione delle somme sarà affidata al concessionario della riscossione al decorso del 90° giorno dalla notifica, fermo restando comunque quanto poc'anzi detto in tema di sospensione amministrativa.
CASO 4: Infine, nel caso in cui il contribuente proponga istanza di accertamento con adesione, potrà godere della sospensione dei termini per proporre ricorso nei 90 giorni successivi alla notifica all'ufficio della sua proposta e ciò prescindendo dall'esito del contraddittorio conseguente. In tal caso, pur in mancanza di espresse norme di legge, si ritiene che in pendenza dei 90 giorni di sospensione dei termini per ricorrere sia altresì sospeso il termine per l'esecuzione dei pagamenti. Sul punto, tuttavia, si attendono precisazioni da parte dell'agenzia delle entrate.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Francesco Rhodio

Dott. Francesco Rhodio

Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Studio Dott. Francesco Rhodio
Mi sono lau­re­ato in Econo­mia e Com­mer­cio presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1998. Sono iscritto dal 2003 all’Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti e degli Esperti Con­tabili...
di Catan­zaro (già Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti) e al Reg­istro dei Revi­sori Legali (già Reg­istro dei Revi­sori Contabili).
Sono iscritto dal 2005 all’Albo dei Con­sulenti Tec­nici del Tri­bunale di Catanzaro.

Esercito la pro­fes­sione di Dot­tore Com­mer­cial­ista e di Revi­sore Legale con stu­dio in Catan­zaro al Vico III Gelso Bianco n. 5.

Incar­ichi:
- Mem­bro effet­tivo del Col­le­gio Sin­da­cale di S.p.A.
- Liq­uida­tore di soci­età di capitali
- Revi­sore con­tabile incar­i­cato della stima dei con­fer­i­menti al cap­i­tale di S.r.l.
- Pro­fes­sion­ista incar­i­cato di revi­sione ammin­is­tra­tiva e con­tabile di soci­età di cap­i­tali ex art. 2476, 2° comma, c.c.
- Cul­tore di Econo­mia e Orga­niz­zazione Azien­dale presso l’Università degli Studi Magna Græ­cia di Catanzaro
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