In un articolo dell'11 novembre 2019 Valter Franco illustrava sommariamente le modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 al testo del D.lgs. 231/2007, con effetto dalla data del 10 novembre 2019.
L'articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato prevede infatti:
Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Garante della Privacy nel documento web 9541019 (Registro dei Provvedimenti n. 2 del 14 gennaio 2021) ha quindi esaminato la bozza di detto decreto interministeriale evidenziando che:
Tenuto conto delle modifiche apportate alla procedura di comunicazione e conservazione dei dati rispetto alla versione originariamente trasmessa, il Garante non rileva aspetti di criticità ed esprime quindi parere favorevole in merito alla bozza di decreto-regolamento.
Si rammenta che per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 231/2007:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione Cloud
L'applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare), in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019: - la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida) - il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida) - il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida) - il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida) - il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida) - il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida) - il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).
CLICCA QUI per vedere una DEMO dell'applicazione.
Aggiornato al limite di pagamento in contanti di 1.999,99 euro in vigore dal 1° luglio 2020. Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa veniva indicato che trascorsi sei mesi le stesse sarebbero vincolanti per gli iscritti; con comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il 19 luglio 2019 tale termine è stato differito al 1° gennaio 2020 (link al CNDCEC).
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