Ricordiamo che l'attestazione APE è, in parole povere, la "fotografia" del livello di efficienza energetica di un edificio (o appartamento) basato sul consumo di energia e quindi diverso a seconda di quanto vengano utilizzate fonti rinnovabili rispetto alle ordinarie.
Il suo rilascio è necessario in caso di vendita o affitto dell'edificio/appartamento, da aggiornare ad ogni intervento di ristrutturazione dell'edificio/appartamento e/o di riqualificazione degli impianti termici che modifichi la classe energetica.
Essa ha sostituito già dal Giugno 2013 la vecchia certificazione (ACE) ma solo da oggi dispone di regole tecniche proprie, uniformi in tutta l'UE.
Il riferimento principale e riassuntivo è la classe energetica che, come per le etichette degli elettrodomestici, è espressa secondo le nuove regole con una sequenza alfanumerica che va da A4 (classe migliore) fino a G (classe peggiore), in modo che sia possibile, prima di acquistare o prendere in affitto un immobile, valutare il consumo energetico dello stesso e confrontarlo con quello di altri edifici.
Nel dettaglio la nuova APE contiene:
Tra le informazioni fissate dalle nuove linee guida (metodi di calcolo, format dell'APE), c'è inoltre una sorta di "etichetta energetica" dell'edificio/appartamento che deve obbligatoriamente apparire negli annunci economici di vendita e affitto, con eccezione di quelli via internet o a mezzo stampa (nei quali in ogni caso devono apparire gli indici di prestazione energetica, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica).
Qui il nuovo FORMAT dell'Attestazione.
Qui il FORMAT dell'"etichetta" per gli annunci.
Inoltre entro tre mesi arriverà un sistema informativo comune (SIAPE) , ovvero una banca dati nazionale dei dati relativi agli Ape, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni.
A questa banca dati si potrà accedere entro sei mesi attraverso il sito dell'Enea che avrà una sezione dedicata all'APE e materiale informativo (guida ed opuscolo).
Le nuove disposizioni non sono subito attive in tutte le Regioni e Province autonome, ma solo in quelle che non hanno già introdotto una certificazione APE conforme alla Direttiva 2010/31/UE. Quelle che hanno già legiferato in tal senso devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro due anni.
Da tener conto che le attestazioni APE redatte secondo le regole vigenti fino a ieri (linee guida del 2009) sono valide fino alla loro naturale scadenza. Le nuove regole e il nuovo format riguardano quelle redatte a partire da oggi.
Informazioni ed approfondimenti sulla certificazione Ape si trovano sulla scheda pratica
IMMOBILI E ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): cos'è e quando serve.
(1) DM Min.sviluppo economico 26/6/2015 pubblicato sulla GU del 15/7/2015
di Rita Sabelli
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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