Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane.
L'introduzione del limite
Con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.
Sintesi della norma e degli adempimenti
dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore
o p p u r e
Le novità della Circolare n. 12/2024
Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro è stato “unificato” prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D e 5B) va indicata la provenienza economica e l’uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario.
Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller’s cheque) e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore privi del nome del beneficiario; nella circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che però rimangono escluse dall’obbligo di dichiarazione. Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro dil almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%) che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 – dettaglio.
Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sé stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasporto di denaro contante il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto all’obbligo dichiarativo è sempre il “portatore”; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo così in presenza di due “portatori”.
Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso l’obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sé una somma pai o superiore a 10 mila euro affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore.
Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dall’ ADM) che tratta anche il presente argomento.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
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