Lunedì 16 novembre 2015

Contrasti tra soci e scioglimento della società

a cura di: Studio Legale Magri
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Contrasti tra soci e scioglimento della società
Succede spesso, specialmente in società di piccole dimensioni, che si vengano a creare situazioni di contrasto tra i soci che rendono di fatto impossibile proseguire l'attività sociale. Cosa succede quando la società si paralizza? Quali sono i rimedi per poter uscire dalla situazione di stallo che si è venuta a creare?
 
L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale
Nel momento in cui si deteriorano i rapporti tra i soci, spesso risulta molto difficile proseguire l'ordinaria attività di impresa e, dunque, diventa quasi impossibile conseguire l'oggetto sociale (che altro non è che l'obiettivo per il quale è stata costituita la società). Tale situazione costituisce una causa di scioglimento della società di persone prevista dalla legge (art. 2272 c.c.) e, per effetto della stessa, la società entra nella fase della liquidazione (che propriamente inizia con la nomina e l'assunzione dell'incarico da parte del liquidatore). Una volta avvenuto lo scioglimento della società, prima della nomina del liquidatore, i soci amministratori hanno il compito di compiere gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale e conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti.
 
Il disaccordo (anche) sulla nomina del liquidatore
I contrasti tra i soci, oltre a determinare l'impossibilità di operare della società, possono bloccare la società anche nella scelta del liquidatore, ossia del soggetto incaricato di "gestire" la società nella fase successiva al suo scioglimento. Per evitare tale ulteriore situazione di impasse, la legge stabilisce che in caso di disaccordo tra i soci, il liquidatore è nominato dal presidente del tribunale.

In alternativa a richiedere lo scioglimento della società, ciascuno dei soci, ricorrendo una giusta causa, potrà comunque esercitare il diritto di recesso dalla società, oppure, nel caso in cui i contrasti siano causati da "gravi inadempienze" di uno dei soci, sarà possibile estromettere tale socio dalla società come previsto dall'art. 2286 c.c.
Fonte: http://www.studiolegalemagri.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Matteo Magri

Avv. Matteo Magri

Avvocato
Studio Legale Magri
Avvocato con studio in Castiglione delle Stiviere (MN), si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale e societario. Collabora con riviste giuridiche specializzate, italiane ed internazionali,...
ed è stato relatore in numerosi corsi e convegni. E' diplomato in Organo e Composizione Organistica. Parla correntemente inglese.
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    Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

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    Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
     
    Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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