I modelli contraddistinti dalle lettere A, B, C e D, sono sono utilizzabili dai soggetti non residenti per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia. In dettaglio, si tratta di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie. In particolare, se usati ai fini dell'applicazione diretta dell'agevolazione prevista dalla specifica Convenzione, i modelli si presentano al soggetto italiano che corrisponde il reddito, cioè il sostituto d'imposta, mentre per i rimborsi s'indirizzano al Centro Operativo di Pescara, sede dell'Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. In entrambi i casi i modelli riportano l'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'Autorità fiscale estera.
I modelli E ed F sono utilizzati dalle imprese per l'applicazione della due direttive comunitarie, rispettivamente "madre-figlia" e "interessi e canoni". La prima definisce le regole per l'esenzione dall'imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società "figlia" italiana alla società "madre" o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell'Unione europea, mentre la seconda riguarda l'esenzione dall'imposta su interessi e canoni erogati tra società consociate.
Nel primo caso, è il modello E che il beneficiario dei redditi presenta al soggetto erogante i dividenti, mentre nel secondo caso è il modello F che va presentato, sempre dal beneficiario, al soggetto erogante canoni e interessi.
In entrambi i casi, qualora i contribuenti non si siano avvalsi dell'esenzione, i due modelli possono essere utilizzati anche per richiedere il rimborso dell'imposta al Centro Operativo di Pescara. Naturalmente, i modelli sono sempre corredati dall'attestazione di residenza fiscale dell'Autorità fiscale estera.
Il termine per richiedere il rimborso è, per tutti i modelli indifferentemente - A,B,C,D,E ed F - di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta italiana.
Con il Provvedimento del 10 luglio è stato approvato anche il modello di attestato di residenza fiscale in Italia da presentare all'Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale il contribuente ha prodotto il reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il medesimo Stato. Il modello può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia.
Il testo integrale del Provvedimento, con i modelli e le relative istruzioni, sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
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